Art. 15.
(Divieto di esternalizzazione di servizi).

      1. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici nonché alle aziende a partecipazione pubblica di attribuire a società o ad altri soggetti esterni, anche se a totale o parziale partecipazione pubblica, l'appalto di servizi o di attività che possono essere svolti attraverso uffici dell'ente stesso, anche da costituire appositamente, o tramite personale da assumere attraverso appositi concorsi pubblici.

 

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